Valore giuridico delle buone prassi di sicurezza
Autori: Ing. Antonino Crea Presidente I.S.A.

Il datore di lavoro deve adoperarsi, nello svolgimento di quella che è una specifica attività professionale, con una diligenza particolare, in base alla quale deve adottare tutte le misure dettate:
1) dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi e nocività specifiche;
2) dall’esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza;
3) dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.
È questo il fondamentale principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, di cui all’art. 2087 c.c., e che esprime l’obbligazione fondamentale del datore di lavoro, in quanto primo garante dell’obbligo di sicurezza verso i lavoratori dipendenti (od equiparati) di perseguire costantemente la massima sicurezza tecnica, organizzativa o procedurale fattibile. Difatti l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi ,conformemente alle prescrizioni dell’art. 15 del D.Lgs. 81/08, può avvenire sia con l’adozione dei migliori accorgimenti tecnici conformi alla più avanzata conoscenza tecnico-scientifica, sia organizzando l’attività lavorativa in modo scientifico e sulla base dell’esperienza accumulata in passato, sia con l’adozione di opportune procedure di lavoro, istruzioni specifiche e buone prassi che consentano di garantire la massima sicurezza ai lavoratori.

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