ThyssenKrupp: il dolo eventuale e la confisca del profitto
Un approfondimento sull’omicidio volontario con dolo eventuale e la confisca del profitto derivante dal reato prevista dal D.lgs. 231/2001, in relazione alla sentenza del processo ThyssenKrupp.
Autori: Rolando. Dubini.p>
Dopo il resoconto del processo e della sentenza Thyssenkrupp pubblicato nei giorni scorsi, continua il commento di Rolando Dubini dedicato in questa seconda parte a un approfondimento sul concetto di omicidio volontario con dolo eventuale e sulla previsione della confisca del profitto derivante dal reato prevista dal D.lgs. 231/2001.
L’omicidio volontario con dolo eventuale
La fattispecie giuridica dell’omicidio volontario con dolo eventuale viene così spiegata dalla Cassazione, in diverse sentenze: “si ha dolo eventuale quando chi agisce è consapevole che dalla propria condotta possono derivare non soltanto un determinato evento, ma anche conseguenze diverse e più gravi”.
L’omicidio volontario con dolo eventuale è il “gradino” immediatamente superiore all’omicidio colposo con colpa cosciente che è stato invece contestato agli altri dirigenti condannati e che rappresenta il più grave tra le “tipologie” di omicidio colposo.
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