La Responsabilità del LAVORATORE
Sicurezza sul lavoro e dei lavoratori: l’obbligo di correttezza e di buona fede contrattuale del lavoratore e gli aspetti penali conseguenti alla sua condotta.
Autori: Rolando Dubini

1.L’obbligo di correttezza e di buona fede contrattuale del lavoratore

Il principio della correttezza e della buona fede contrattuale ex art. 1375 cod. civ., esige che, quando per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del prestatore è necessario anche un suo comportamento, questi, dando la propria collaborazione diretta alla propria stessa tutela, effettui tale comportamento.
L’omissione della dovuta collaborazione da parte del prestatore costituisce pertanto violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede (ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.). Poiché la collaborazione del lavoratore è diretta ad evitare l’evento, la violazione del predetto obbligo costituisce comportamento colpevole che concorre (potenzialmente) alla determinazione dell’evento stesso. L’obbligo del dipendente a tale comportamento presuppone l’adempimento dell’obbligo datorile. L’indicata violazione da parte del dipendente esclude la responsabilità del datore solo ove sia stata (ex art. 41 cod. pen.) causa di per sé sola sufficiente a determinare l’evento. Ed è onere del datore dare di ciò la prova [Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 03.07.2008 n. 18376].[...]

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