Gli organismi paritetici e gli obblighi di Formazione per le figure prevenzionali
Fonte: Tiziano Menduto
Le novità del correttivo su formazione e organismi paritetici
Un intervista all’avvocato Rolando Dubini ci chiarisce alcuni dubbi interpretativi sulla formazione dei lavoratori prevista dal Testo Unico: cosa significa collaborare con gli organismi paritetici?
La grande quantità di modifiche al Decreto legislativo 81/2008, apportate dal D.Lgs. 106/2009, ha sollevato alcune questioni e dubbi interpretativi.
L’avvocato Rolando Dubini, che spesso ci ha fornito il suo parere in merito ai temi inerenti l’aspetto normativo della sicurezza, è sicuramente una delle persone adatte a guidarci. Ricordiamo che su questo tema i principali dubbi sono sorti in relazione al comma 12 dell’articolo 37 in merito alla collaborazione con gli organismi paritetici:
Articolo 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
[...]
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Domanda: Il problema del rapporto tra aziende e organismi paritetici in merito alla formazione dei lavoratori si era già posto nel passato anche in riferimento alla formulazione testuale del comma 6 dell’articolo 22 nel decreto 626/94. Poi è arrivato il Decreto legislativo 81/2008 con una formulazione leggermente diversa ed ora il D.Lgs. 106/2009 che ha aggiunto alcune cose. Se i cambiamenti possono non apparire sostanziali, tuttavia l’evoluzione della normativa ci può dare qualche segnale chiarificatore.Partiamo da una semplice domanda: cosa sono questi organismi paritetici a cui la normativa, oggi come ieri, rimanda?
Rolando Dubini: Come dice lei questi organismi paritetici sono già stati istituiti e previsti dal decreto 626, quindi c’è una continuità normativa. Diciamo che esprimono un’azione dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni dei datori di lavoro che di comune accordo, all’interno di questi organismi, svolgono un’attività di promozione, di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e anche attività di verifica e di agevolazione per le imprese, limitandoci ad alcuni aspetti attinenti, ad esempio, alla formazione, all’informazione.
Questa funzione, in realtà, era prevista anche per le Aziende Sanitarie Locali.
Infatti se si va a leggere i compiti previsti dalla 626, ribaditi dal decreto 81, c’è anche un’attività informativa e di agevolazione dell’adempimento delle norme per le imprese.
C’è tuttavia una tendenza all’accrescimento dei compiti, delle funzioni e le potenzialità di questi organismi paritetici.[...]
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