Il D.Lgs. 106/09 (c.d. decreto correttivo del Testo unico), in vigore dal 20 agosto 2009, ha apportato rilevanti modifiche all’istituto della delega di funzioni così come regolato dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08.
L’OBBLIGO DI VIGILANZA
Se da un lato i requisiti di sostanza e di forma della delega dei compiti di prevenzione di cui al primo
comma dell’art. 16 sono rimasti immutati[1], dall’altro è stato invece modificato in maniera
significativa il terzo comma di tale norma, per cui ora “l’obbligo” di vigilanza posto in capo al
delegante sul corretto espletamento delle attività delegate (previsto dal terzo comma, primo periodo,
dell’art. 16) “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”[...]
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