La nomina del Responsabile dei Lavori

La nomina del Responsabile dei Lavori nei cantieri temporanei o mobili dopo il Decreto Corrttivo (106/09)
Fonte: Gerardo Porreca

Il D. Lgs 106/09 si è finalmente espresso sulla facoltà da parte del committente di nominare la figure del Responsabile dei Lavori nei cantieri temporanei e mobili.
Nelle disposizioni precedenti il Legislatore aveva assunto in materia, con un “può” ballerino, una posizione alternativa esprimendosi ora sulla facoltà, ora sulla obbligatorietà della nomina di tale figura.
Premessa
In premessa non si può nascondere la soddisfazione di aver avuto dal legislatore, in occasione dell’emanazione del D. Lgs. 3/8/2009 n.106, correttivo del D. Lgs. 9/4/2008 n.81 contenente il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la conferma di alcune delle interpretazioni personali sulla applicazione di tale decreto legislativo già espresse e riportate più volte in approfondimenti, articoli di stampa, incontri e seminari sul tema specifico.
Certamente la interpretazione più discussa ed anche la più contestata è stata quella data sulla nomina da parte del committente del responsabile dei lavori nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, nomina che in base ad una interpretazione logica e sistematica è stata sempre considerata dallo scrivente una facoltà e non anche un obbligo da parte del committente al contrario di quanto sostenuto da altre fonti.
Il D. Lgs. 106/09 si è, infatti, finalmente espresso sulla facoltà da parte del committente di nominare nei cantieri temporanei o mobili la figura del responsabile dei lavori. Nelle precedenti disposizioni, con un “può” ballerino, il legislatore aveva assunto in materia una posizione alternativa nel senso che si era espresso ora sulla facoltà ed ora sulla obbligatorietà della nomina di tale figura.

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